In applicazione dei principi enunciati nell’art. 38 della Costituzione, è istituito il sistema pensionistico italiano che consiste in un meccanismo di redistribuzione di risorse dalla popolazione attiva (i contribuenti) previsto per le seguenti situazioni:
- Cittadini che non lavorano più per questioni anagrafiche e percepiscono la pensione di anzianità/vecchiaia;
- Il coniuge e i figli minori o inabili o a carico eredi di un pensionato/lavoratore che aveva maturato il diritto alla pensione;
- Persone che non riescono più a partecipare attivamente alla vita lavorativa del Paese, percependo una pensione di invalidità;
- Persone che non hanno un reddito e hanno raggiunto l’età per percepire una pensione assistenziale.
I principali requisiti da possedere per accedere al diritto alla pensione a seconda delle diverse tipologie:
Pensione di anzianità:
- 67 anni di età anagrafica;
- 20 anni di contributi versati.
Pensione di vecchiaia:
- 71 anni (requisito soggetto ad adeguamento demografico);
- versamento di almeno 5 anni di contributi (fatta esclusione dei contributi figurativi).
E’ possibile accedere alla prestazione previdenziale chiamata “pensione anticipata” anche quando non si è in possesso del requisito anagrafico (età minima), ma a condizione di aver accumulato un certo numero di contributi.
La pensione anticipata spetta a:
- ai lavoratori uomini (dipendenti o autonomi) con almeno 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, a prescindere dall’età anagrafica;
- alle lavoratrici donne, con almeno 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, a prescindere dall’età anagrafica.
I lavoratori che hanno iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995 hanno la possibilità di ottenere il trattamento anticipato al compimento dei 64 anni di età se posseggono due ulteriori condizioni:
- almeno 20 anni di contributi effettivi accreditati
- aver maturato un assegno pensionistico di importo mensile pari o superiore a 2,8 volte quello dell’assegno sociale (459,83 euro x 2,8 = 1.287,52 euro per il 2020).
La pensione ai superstiti è un trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso del pensionato (pensione di reversibilità) o dell’assicurato (pensione indiretta) in favore dei familiari superstiti.
La pensione di reversibilità è pari ad una quota percentuale della pensione (la percentuale dipende dalla composizione del nucleo familiare avente diritto).
La pensione indiretta è riconosciuta nel caso in cui l’assicurato abbia perfezionato i requisiti di 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva oppure 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui almeno 3 anni nei 5 anni precedenti la data del decesso.
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https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50214
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50736&lang=IT
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46067
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50605&lang=IT