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Indennità di disoccupazione

Nel caso in cui un lavoratore perda involontariamente il lavoro, ad esempio per scadenza del contratto di lavoro a termine o per licenziamento, è previsto un intervento a sostegno del reddito e per la ricerca di una nuova occupazione, denominato NASpI – La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego. Anche la NASpI è erogata direttamente dall’ INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale).

La NASpI può essere richiesta dai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che presentino i seguenti requisiti:

  • stato di disoccupazione (perdita del lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore);
  • requisito contributivo: 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio della disoccupazione;
  • requisito lavorativo: 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione.

La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni fino ad un massimo di 24 mesi. È prevista un’indennità pariall’80% della media delle retribuzioni precedenti, che viene gradualmente ridotta con il passare di mesi dopo il terzo. Il verificarsi di particolari eventi (maternità, malattia, vertenze sindacali, mancato preavviso, licenziamento per motivi disciplinari) determina uno slittamento o una sospensione del termine di decadenza.

Per richiedere la prestazione di disoccupazione NaspI è necessario presentare la domanda all’INPS, in modalità telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Per poter continuare a disporre di questa prestazione a sostegno del reddito, il disoccupato deve seguire alcuni obblighi, l’inosservanza dei quali può comportare la sospensione, la completa o parziale decurtazione o addirittura la revoca della prestazione stessa.

Ad esempio, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione se perde lo stato di disoccupazione oppure se rifiuta un’offerta di lavoro in linea con le caratteristiche professionali. La prestazione potrebbe invece essere sospesa in caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non superiore a sei mesi.

Al beneficiario di prestazione NASpI che si reca in altro paese UE, in presenza di determinate condizioni, viene applicato lo speciale regime di sicurezza sociale (Regolamento n 883/2004) che permette l’esportabilità dell’indennità di disoccupazione con il conseguente diritto a continuare a percepirla per un massimo di tre mesi

 

LINK UTILI ARGOMENTI TRATTATI

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50593

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%20177%20del%2028-11-2017.htm

August 5, 2020/da FMD
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