Hanno diritto al soggiorno in Italia per ricongiungimento familiare il coniuge, il partner, purché l’unione sia avvenuta in uno stato membro, i discendenti diretti fino a 21 anni o a carico, gli ascendenti diretti a carico e ogni altro familiare se a carico, o convive nel paese di provenienza, che debba essere assistito. Il cittadino comunitario titolare del diritto al soggiorno dovrà dimostrare di avere un reddito adeguato, pari all’importo annuo dell’assegno sociale che percepirebbe, più la metà dell`importo dellàssegno per ogni familiare con il quale intende ricongiungersi.
Se il familiare è cittadino comunitario potrà fare ingresso in Italia senza adempiere ad alcuna formalità per poi recarsi al Comune per l’attestato di iscrizione anagrafica munito di un documento che attesti il legame di parentela, l’attestazione anagrafica del parente comunitario e la dimostrazione della disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i suoi familiari.
Se il familiare è cittadino extra UE può fare ingresso in Italia in esenzione del visto di ingresso. Una volta fatto ingresso in Italia, si deve recare presso gli sportelli della Questura per richiedere la carta di soggiorno per familiare di cittadino UE che vale 5 anni. Trascorsi i 5 anni ha diritto alla carta di soggiorno permanente per familiare di cittadino europeo.
Se si tratta di familiare – ” altro familiare, diversamente dai familiari sopracitati ” – a carico, o convivente con il cittadino comunitario nel paese di residenza, si deve allegare una autodichiarazione del cittadino dell’Unione che certifichi la qualità di familiare a carico, o convivente, ovvero la sussistenza di gravi motivi di salute che impongono l’assistenza personale da parte del cittadino comunitario.
I cittadini di Paesi non appartenenti a nessuna delle categorie precedenti, possono richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva. A tal fine lo straniero dovrà fornire adeguate e documentate garanzie circa la disponibilità di ampie risorse economiche autonome stabili e regolari.
Il parente di cittadino comunitario mantiene il diritto al soggiorno anche in caso di decesso, o partenza del familiare titolare del diritto al soggiorno.
Il parente di cittadino comunitario mantiene il diritto al soggiorno anche in caso di divorzio, o annullamento del matrimonio.
Se il parente è cittadino extracomunitario in caso di divorzio non perderà il diritto al soggiorno se ha acquisito il diritto al soggiorno permanente, o se il matrimonio è durato almeno tre anni di cui almeno uno nel territorio nazionale prima del divorzio; se ha ottenuto l’affidamento dei figli; se risulti parte offesa in un procedimento penale per reati contro la persona commessi nell’ambito familiare.