Il cittadino UE che soggiorni in Italia per un periodo superiore a tre mesi, è tenuto ad iscriversi all’anagrafe, presso il Comune dove ha la dimora abituale, se:
- è un lavoratore subordinato, o autonomo nello Stato;
- dispone per sé ed i propri familiari di risorse economiche sufficienti e di un’assicurazione sanitaria, o di altro titolo idoneo, che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
- è iscritto presso un istituto pubblico, o privato riconosciuto, per seguirvi un corso di studi, o di formazione professionale, come attività principale;
- è un familiare che accompagna, o raggiunge un cittadino UE che ha il diritto di soggiornare (art. 2, d.Lvo n.30/2007).
Per iscriversi all’anagrafe occorre:
- un documento di identità valido per l’espatrio, o passaporto;
- (se posseduto) il permesso, o carta di soggiorno (scaduto, o in corso di validità), o ricevuta relativa alla richiesta, o al rinnovo del titolo di soggiorno rilasciata dalla Questura, o da Poste Italiane;
- per i familiari, la documentazione attestante il legame familiare tradotta, rilasciata dall’autorità del Paese di origine.
- Per i familiari non comunitari: passaporto e carta di soggiorno rilasciata dalla Questura.
Concluso il procedimento d’iscrizione, al cittadino verrà rilasciata dal Comune di residenza una attestazione di soggiorno.
Se invece, scaduti i tre mesi dall’ingresso, il cittadino UE non avrà “regolarizzato” il proprio soggiorno, potrà essere allontanato dal territorio nazionale.
Il provvedimento adottato dal Prefetto, anche su segnalazione motivata del Sindaco, prevede un termine per l’allontanamento che non può essere inferiore ad un mese. Unitamente al provvedimento sarà consegnata all’interessato “un’attestazione di obbligo di adempimento” dell’allontanamento che il cittadino dovrà presentare agli uffici di un Consolato italiano presso il Paese in cui si trasferirà a seguito dell’allontanamento.
Il provvedimento non prevede un divieto di reingresso in Italia. Tuttavia, se il cittadino UE viene sorpreso sul territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di allontanamento, e non dimostra di avere presentato l’attestazione al Consolato italiano, sarà punito con l’arresto da uno a sei mesi e con un’ammenda da 200 a 2.000 euro.
Il cittadino alla ricerca di un primo impiego che non abbia i requisiti per richiedere l’iscrizione anagrafica, non potrà essere allontanato, anche trascorsi i primi tre mesi, fino a quando dimostrerà di essere iscritto al Centro per l’impiego da un periodo non superiore ai sei mesi, ovvero fino a potrà dimostrare di aver presentato la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività.