Secondo l’art. 53 della Costituzione Italiana “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.”
Il prelievo fiscale in Italia, segue un principio di natura progressiva ed è finalizzato a finanziare il welfare e i servizi da erogare ai cittadini stessi.
L’obbligo di pagamento delle imposte pertanto deve essere conforme alla capacità contributiva del cittadino, vale a dire la sua possibilità economica.
L’organo competente per le imposte è l’Agenzia delle Entrate a cui deve essere annualmente comunicata la propria “dichiarazione dei redditi”.
All’inizio del soggiorno in Italia, un cittadino straniero o comunitario che non soggiorna per motivi di breve durata, deve richiedere agli uffici territoriali dell’Agenzia, denominati Uffici delle Entrate, il rilascio del proprio Codice Fiscale.
Si tratta di un codice di identificazione attribuito a ogni cittadino, a fini fiscali, che serve all’anagrafe tributaria per registrare e controllare dati rilevanti per il fisco. La persona deve indicare il suo codice per l’apertura di un conto corrente, per la riscossione di un pagamento, per la compravendita di immobili o di un’auto, per l’avvio di un rapporto di lavoro, per il pagamento o rimborso delle tasse.
Il cittadino comunitario è sempre soggetto alla normativa fiscale del paese in cui risiede. In alcuni casi può esserci il rischio di doppia imposizione se due paesi hanno il diritto di tassare il reddito del cittadino comunitario nelle seguenti condizioni:
- lavoratore pendolare transfrontaliero (quando vive in un paese dell’UE ma lavora in un altro);
- lavoratore distaccato all’estero per un breve periodo,
- lavorare che ha chiesto il trasferimento dell’indennità di disoccupazione dal suo paese di origine al paese Ue dove vive e cerca occupazione;
- pensionato di un paese UE che vive in altro paese membro;
In queste situazioni, sebbene il cittadino sia sempre soggetto alla normativa fiscale del paese in cui risiede, potrebbe anche dover pagare le tasse nel suo paese di origine.
La maggior parte dei Paesi aderisce ad accordi contro la doppia imposizione, che evitano che venga tassato da entrambi i paesi membri.
In base alla maggior parte degli accordi fiscali bilaterali, le tasse pagate nel paese in cui lavora vengono dedotte da quelle che versa nel tuo paese di residenza; in altri casi, il reddito che percepisce nel paese in cui lavora potrebbe essere considerato imponibile solo in quel paese ed esente dalle imposte nel suo paese di residenza. Se l’aliquota fiscale nel paese in cui lavora è più elevata, sarà quella che deve versare – anche se è compensata dall’imposta applicata nel suo paese di residenza, o se quest’ultimo lo esonera da qualsiasi altra imposta.
LINK UTILI ARGOMENTI TRATTATI
https://europa.eu/european-union/topics/taxation_it
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/taxes/income-taxes-abroad/index_it.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/taxes/double-taxation/index_it.htm