Nel caso in cui per problemi di salute la persona non possa lavorare sono previsti alcuni interventi da parte dello Stato.
Ecco i principali.
La pensione di invalidità civile, è una prestazione economica riconosciuta ai soggetti che per cause di salute non possono lavorare, a cui è riconosciuta una inabilità lavorativa totale e pertanto una invalidità al 100%.
Possono farne richiesta tutti i soggetti che abbiano un’età anagrafica compresa tra i 18 anni e i 67 anni.
Per avere diritto al beneficio economico, non è necessario aver maturato un numero minimo di contributi.
L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica erogata dall’INPS in favore di coloro che hanno una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale. Si tratta di un beneficio economico, la cui percentuale d’invalidità deve essere compresa tra il 74% e il 99%.
In questo caso è necessario avere un minimo di contributi previdenziali, pari a 5 anni (260 contributi settimanali), di cui 3 nel quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda (156 contributi settimanali).
L’indennità di malattia è riconosciuta ai lavoratori quando si verifica un evento morboso che ne determina l’incapacità temporanea al lavoro.
Ne sono esclusi:
- collaboratori familiari (colf e badanti);
- impiegati dell’industria;
- quadri (industria e artigianato);
- dirigenti;
- portieri;
- lavoratori autonomi.
Il diritto all’indennità di malattia decorre, per la generalità dei lavoratori, dal quarto giorno (i primi tre se previsto dal contratto di lavoro verranno indennizzati a totale carico dell’azienda) e cessa con la scadenza della prognosi (fine malattia) certificata dal medico, se questa avviene entro il limite massimo di conservazione del posto di lavoro (generalmente 180 giorni).
Risulta indennizzabile, purché debitamente certificato, anche l’eventuale periodo di malattia che comporta ricovero in regime ordinario o in regime di day hospital.
In linea generale, l’indennità è corrisposta ai lavoratori dipendenti nella misura del 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno e del 66,66% dal 21° al 180° giorno.
Ai disoccupati e sospesi dal lavoro l’indennità è ridotta di due terzi rispetto alla percentuale prevista.
Per l’erogazione dell’indennità il lavoratore deve rendersi reperibile al proprio domicilio durante le fasce di reperibilità previste dalla legge, per essere sottoposto ai controlli di verifica dell’effettiva temporanea incapacità lavorativa.
LINK UTILI ARGOMENTI TRATTATI
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50159
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46120
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50294