Oltre il lavoro subordinato e autonomo esiste la possibilità di vivere delle esperienze formative all’interno delle aziende. Le principali sono il tirocinio e l’apprendistato.
Per tirocinio si intende un’esperienza prettamente formativa in ambito lavorativo che non si configura come rapporto di lavoro. I tirocini si svolgono in tutti i paesi UE pur non esistendo una definizione condivisa. Tratti unificanti delle diverse forme di tirocinio sono
- la preponderanza della componente formativa;
- l’elemento pratico di learning-on-the-job;
- il carattere temporaneo.
Scopo dei tirocini è quello di agevolare la transizione istruzione lavoro, fornendo esperienze pratiche e conoscenze idonee a completare l’istruzione teorica.
Due le forme di tirocinio:
- tirocinio curriculare. Si tratta di un periodo di stage in azienda inserito all’interno di un percorso “formativo-professionale”, E’ obbligatorio per completare un percorso di istruzione universitario o scolastico già avviato.
- tirocinio extra-curriculare. Si tratta di percorsi di inserimento/reinserimento lavorativo a cui si accede senza limiti di età. E’ rivolto a soggetti privi di occupazione (o con particolari svantaggi (es. disabili, richiedenti asilo, ecc). A differenza del tirocinio curriculare, Il tirocinio extra curriculare prevede un compenso minimo obbligatorio, stabilito a livello regionale, che può essere aumentato secondo la volontà dall’Organizzazione/Azienda.
Per attivare un tirocinio è necessaria una convenzione tra un soggetto promotore (università, scuola superiore, agenzia per l’impiego, agenzie di intermediazione, ecc.) e un soggetto ospitante (azienda, studio professionale, cooperativa, ente pubblico ecc.), corredata da un piano formativo.
L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo determinato, della durata minima di 6 mesi, finalizzato all’occupazione dei giovani al primo inserimento lavorativo. La sua caratteristica principale è il contenuto formativo. Esistono tre tipologie di apprendistato:
- Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (per giovani fra i 15 e i 25 anni) consente di conseguire la qualifica professionale e non può superare i 3 anni di durata.
- Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (18-29 anni) non può avere una durata superiore a 3 anni.
- Apprendistato per l’Alta formazione e la Ricerca (18-29 anni) consente di svolgere attività di ricerca e di praticantato ed è di durata variabile in relazione al titolo da conseguire.
Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro è libero di recedere dal contratto, In alternativa si trasforma in contrato a tempo indeterminato.
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