I cittadini UE, di Islanda, Liechtstein, Norvegia e Svizzera possono esercitare una ‘professione regolamentata’ in Italia dopo aver ottenuto il riconoscimento del proprio titolo o della propria qualifica professionale.
Il 18 gennaio 2016 è stata recepita in Italia la direttiva 2013/55/UE con Decreto Legislativo 28 gennaio 2016, n. 15 ha introdotto alcune novità per facilitare la libera circolazione dei professionisti nei Paesi UE.
La “professione regolamentata” è l’attività o l’insieme delle attività che possono essere esercitate solo se si è in possesso di determinati titoli, certificati, abilitazioni.
La direttiva 2013/55/UE disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali nelle seguenti ipotesi: stabilimento e libera prestazioni di servizi.
Con il primo un cittadino europeo può esercitare la sua professione in Italia dopo aver ottenuto il riconoscimento della qualifica o del titolo ottenuto in un altro Stato dell’UE.
Con la seconda può svolgere in Italia in modo temporaneo e occasionale l’attività professionale che svolge stabilmente in un altro Stato dell’UE dopo aver presentato una dichiarazione preliminare scritta.
La direttiva ha introdotto la possibilità per cinque professioni (farmacista, fisioterapista, infermiere, guida alpina e agente immobiliare) di richiedere il riconoscimento della propria qualifica professionale o la libera prestazione di servizi attraverso la Tessera Professionale Europea.
L’equipollenza è il riconoscimento dell’uguaglianza di valore e di efficacia di un titolo di studio estero con un titolo di studio conseguito in Italia.
La domanda deve essere presentata dall’interessato al Provveditorato agli Studi della provincia di residenza, nel caso di licenza elementare o media; ad un qualsiasi Provveditorato se si tratta di diploma di scuola secondaria superiore.
Per quanto riguarda i titoli accademici conseguiti all’estero, spetta alle Università la valutazione della “corrispondenza” con un titolo italiano.
La domanda può essere presentata:
- alla Rappresentanza Diplomatica Italiana, se il cittadino straniero è residente all’estero;
- direttamente all’Università se il cittadino non comunitario è regolarmente soggiornante in Italia.
In base alla legge n. 148/2002, l’Università può richiedere un’integrazione del proprio percorso di studi con un numero di esami stabilito dall’Ateneo.
Il riconoscimento delle qualifiche professionali necessarie per esercitare una professione e il riconoscimento accademico dei titoli di studio conseguiti rappresentano due questioni differenziate e disciplinate da leggi diverse.
Mentre il primo riguarda tutte le professioni per il cui è prevista una formazione universitaria triennale, la seconda riguarda quelle attività professionali che necessitano di titolo universitario inferiore a tre anni, non universitario o secondario.