Il sistema educativo di istruzione e di formazione italiano è organizzato in base ai principi della sussidiarietà e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche.
Lo Stato ha competenza legislativa esclusiva per le “norme generali sull’istruzione” che garantisce su tutto il territorio nazionale.
Lo Stato, inoltre, definisce i principi fondamentali che le Regioni devono rispettare.
Le Regioni hanno potestà legislativa concorrente in materia di istruzione ed esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale.
Le istituzioni scolastiche statali hanno autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo.
L’istruzione obbligatoria ha la durata di 10 anni, da 6 a 16 anni di età, e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo, che possono essere frequentati nella scuola secondaria di secondo grado – statale – o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.
Inoltre, per tutti i giovani si applica il diritto/dovere di istruzione e formazione per almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica professionale triennale entro il 18° anno di et.
L’istruzione obbligatoria può essere realizzata nelle scuole statali e nelle scuole paritarie, che costituiscono il sistema pubblico di istruzione, ma può essere assolta anche nelle scuole non paritarie o attraverso l’istruzione familiare. In questi ultimi due casi sono necessari esami di idoneità.
I genitori sono responsabili dell’adempimento dell’obbligo di istruzione dei minori, mentre alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo provvedono i Comuni di residenza e i dirigenti scolastici.
A conclusione del periodo di istruzione obbligatoria e in caso lo studente non prosegua gli studi viene rilasciata una certificazione delle competenze acquisite.
Dopo il superamento dell’esame di Stato conclusivo dell’istruzione secondaria di secondo grado, lo studente può accedere ai corsi di istruzione terziaria (università, Afam e ITS). Alcuni corsi universitari sono a numero chiuso e gli studenti devono superare un test di accesso.
Istruzione non statale
L’articolo 33 della Costituzione italiana stabilisce due principi fondamentali: l’obbligo, per lo Stato, di offrire un sistema scolastico statale a tutti i giovani e il diritto, per le persone fisiche e giuridiche, di creare scuole e istituti di educazione senza oneri per lo Stato.
Le scuole paritarie sono abilitate a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore legale di quelli delle corrispondenti scuole statali; hanno piena libertà per quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico-didattico e usufruiscono di un più favorevole trattamento fiscale se non hanno fini di lucro.