Fiscalità diretta:
L’imposta sulle società (IS) è un’imposta annuale sugli utili realizzati in Francia dalle società. Alcune società non soggette all’IS (principalmente imprese individuali o società civili professionali) sono soggette all’imposta sul reddito (IR).
Imposta sui consumi:
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è un’imposta sui consumi che il consumatore paga quando acquista un prodotto o un servizio. L’aliquota è fissata al 20% e sono previste due aliquote ridotte (10% e 5,5%) per alcuni prodotti e servizi. Un’aliquota del 2,1% è applicata alle pubblicazioni sulla stampa e ai farmaci rimborsati dalla previdenza sociale.
L’importo complessivo dell’IVA da pagare è calcolato dal soggetto passivo. Se la differenza tra l’IVA incassata (sulle vendite ai consumatori) e l’IVA pagata (ai fornitori) è negativa, l’azienda compensa l’eccedenza con il successivo pagamento delle imposte o può chiedere il rimborso.
Le imposte indirette e le imposte simili sono parzialmente armonizzate a livello comunitario: imposte su alcolici e bevande alcoliche, imposta interna sui prodotti petroliferi, imposte sui tabacchi.
Una tassa generale sulle attività inquinanti è applicabile alle società che effettuano determinate operazioni come lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti, la consegna o l’uso di lubrificanti, l’emissione di sostanze inquinanti nell’atmosfera, ecc.
Tassa locale:
Il governo riscuote le tasse per le comunità locali. Esse definiscono in parte l’aliquota, non potendo modificarla oltre i limiti di legge.
La tassa di proprietà sui terreni edificati viene riscossa annualmente sui terreni edificati situati in Francia, tranne nel caso di un diritto di esenzione permanente (proprietà pubblica, edifici agricoli, ecc.) o di un’esenzione temporanea (imprese nuove o innovative, incentivi allo sviluppo, ecc.). La tassa di proprietà sui terreni non edificati è riscossa sui proprietari di terreni non edificati di qualsiasi tipo situati in Francia, tranne in caso di diritto ad un’esenzione permanente (proprietà pubblica) o ad un’esenzione temporanea (incentivi per l’agricoltura, il rimboschimento e la conservazione delle zone di protezione ambientale). Come l’imposta fondiaria sui terreni edificati, l’imposta è dovuta dal proprietario del terreno il 1° gennaio dell’anno fiscale.
Il contributo economico territoriale è composto da un contributo proveniente da locali commerciali e da un contributo sul valore aggiunto delle imprese calcolato sulla base del valore aggiunto generato da un’impresa.
Per più info:
https://www.impots.gouv.fr/portail/international-professionnel/fiscalite-des-entreprises