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Tirocinio e apprendistato

Un contratto di lavoro può prevedere un periodo di prova. Il periodo di prova non deve essere superiore a sei mesi. Il mancato rispetto da parte del lavoratore dei requisiti della posizione lavorativa durante il periodo di prova costituisce giusta causa di risoluzione del contratto di lavoro. Il periodo di preavviso per la cessazione del contrattato lavoro di prova è di almeno 7 giorni.

Tirocinio

A seconda delle possibilità e delle esigenze, il datore di lavoro deve garantire l’istruzione, lo sviluppo professionale e la formazione del lavoratore. Durante la modifica dell’esistente o l’attuazione di un nuovo modo di operare o di organizzazione del lavoro, il datore di lavoro deve, in base alle esigenze e alle possibilità, garantire la formazione e lo sviluppo professionale del lavoratore.

Apprendistato

Le persone che sono impiegate per la prima volta nella professione in cui sono stati formati formalmente possono essere impiegati come apprendisti (tirocinante o altro tipo di apprendista – di seguito denominato: apprendista). Gli apprendisti sono formati per un lavoro indipendente nella loro professione. Può essere stipulato un contratto di apprendistato a tempo determinato. Le modalità di formazione dell’apprendista al lavoro autonomo devono essere descritte nel Regolamento interno o stabilite nel contratto di lavoro. L’apprendista può essere temporaneamente assegnato ad un altro datore di lavoro ai fini della formazione per il lavoro autonomo. La formazione (apprendistato) può durare al massimo un anno, se non diversamente prescritto dalla legge. Dopo che gli apprendisti hanno completato l’apprendistato, sono tenuti a sostenere un esame di esperti come stabilito dalla legge o da qualsiasi altro regolamento o da un contratto collettivo o dal regolamento interno. Il Regolamento interno disciplina il contenuto dell’esame e le modalità di sostenerlo, se il contenuto dell’esame e le modalità di svolgimento non sono determinati dalla legge, da un altro regolamento o contratto collettivo. Il datore di lavoro può rescindere il contratto di apprendistato dell’apprendista che non supera l’esame.

 

La procedura e la documentazione sono stabilite dalla Legge sul lavoro G.U. 93/14, 127/17, 98/19 e il Ministero del lavoro, del sistema pensionistico, della famiglia e delle politiche sociali e le istituzioni competenti sono responsabili della sua attuazione. I datori di lavoro decidono come assegnare i compiti relativi al tirocinio e all’apprendistato, il tutto all’interno del previsto quadro giuridico. Si consiglia di contattare direttamente l’azienda / istituzione.

Le opportunità di apprendistato sono dirette alle categorie seguenti:

a) disoccupati con laurea triennale, magistrale o con un titolo di studio integrato iscritti nei registri dei disoccupati da più di 30 giorni, se hanno meno di un anno di esperienza lavorativa registrata nella professione in cui hanno ricevuto l’istruzione, indipendentemente dal numero di anni di assicurazione pensionistica;

b) disoccupati di cui sopra che, per legge, devono superare un esame di stato o avere esperienza lavorativa per svolgere mansioni lavorative in una determinata professione se hanno meno di un anno di esperienza lavorativa registrata nella professione in cui hanno ricevuto la formazione, indipendentemente dal numero di anni di assicurazione pensionistica;

c) disoccupati iscritti nel registro dei disoccupati da più di 30 giorni che hanno terminato l’istruzione secondaria per attività artigianali e commerciali e professioni che richiedono l’appartenenza ad un ordine professionale costituito in base alle delibere speciali al fine di poter svolgere la determinata professione;

d) disoccupati che hanno terminato quattro anni di istruzione secondaria e che sono iscritti nel registro dei disoccupati da più di 30 giorni e che secondo la legge devono superare un esame di stato o avere esperienza lavorativa per svolgere mansioni lavorative in una determinata professione se hanno meno di un anno di esperienza lavorativa registrata nella professione in cui hanno ricevuto la formazione, indipendentemente dal numero di anni di assicurazione pensionistica.

I partecipanti devono essere cittadini della Repubblica di Croazia o di qualsiasi altro paese membro del SEE o con le stesse condizioni sopra menzionate. Devono avere una residenza registrata nella Repubblica di Croazia e libero accesso al mercato del lavoro croato.

 

Maggiori informazioni:

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/35-traineeships-and-apprenticeships-croatia

https://mrms.gov.hr/about/directorate-for-labour-and-safety-at-work-7149/7149

September 25, 2020/da FMD
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